Esperimenti neurali su cavie umane
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3691
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata CUNIAL
Modifiche agli articoli 613 e 613-bis del codice penale, in materia di impiego di tecnologie cibernetiche per procurare lo stato di incapacità o per commettere il delitto di tortura, nonché divieto di sperimentazione, produzione e commercio di impianti di interconnessione neurale tra uomo e macchina e di nanorobot
Presentata il 20 luglio 2022
Onorevoli Colleghi! — La cyber-tortura o tortura cibernetica è un crimine contro l'umanità in cui milioni di vittime, quasi sempre ignare, sono aggredite a distanza con armi elettromagnetiche tramite devices, computer o altre metodologie tecnologiche. Quella di tortura cibernetica è una definizione coniata dallo svizzero Nils Melzer, docente di diritto internazionale all'università di Glasgow, relatore speciale per le Nazioni Unite (ONU) nel rapporto mondiale su «Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti» (28 febbraio 2020). Dalla consapevolezza della gravità di questo fenomeno qui è nata la European Coalition Task Force against Cybertorture, organizzazione non profit che lotta per la denuncia della «sperimentazione non consensuale di sistemi psicologici e informatici remoti come tecnologie e tecniche di influenza cognitiva sulla mente e sul corpo umano».
La Coalizione, creata per sensibilizzare gli ordinamenti giuridici e la comunità medica e scientifica sul reato di ricerca illegale in campo biomedico e in quello delle armi condotta tramite esperimenti sui cittadini dell'Unione europea, si batte per introdurre il divieto dell'utilizzo di «qualsiasi tecnologia e tecnica in grado di mettere in pericolo la salute fisica e/o psichica umana, di modificare l'autonomia delle persone e di intaccarne la dignità».
Il punto nodale è quello del 5G e del 6G, cioè il passaggio dall'internet delle cose all'internet dei corpi, nel cui ambito si prospetta persino il furto di dati cerebrali: per dirla con le parole della Coalizione, vogliamo «creare consapevolezza e altro sulla tecnologia cibernetica e sugli abusi elettronici, come la raccolta illegale di dati e la manipolazione di esseri umani tramite interfacce cervello-macchina» «nei sistemi psicologici cyber, furto illegale di dati cerebrali».
Riprendendo lo studio presentato all'ONU nel 2020, sul sito della Coalizione si legge: «più in generale, al fine di garantire l'adeguata attuazione del divieto di tortura e dei relativi obblighi legali nelle circostanze presenti e future, la sua interpretazione dovrebbe evolversi in linea con le nuove sfide e capacità che emergono in relazione alle tecnologie emergenti non solo nel ciberspazio, ma anche in ambiti quali l'intelligenza artificiale, la robotica, le nanotecnologie e le neurotecnologie, o le scienze farmaceutiche e biomediche, compreso il cosiddetto “potenziamento umano”», ovvero l'avanzata del transumanesimo.
Intervistato dal Guardian, Melzer ha dichiarato: gli Stati «non solo hanno la capacità di condurre operazioni informatiche infliggendo gravi sofferenze a innumerevoli individui, ma potrebbero anche decidere di farlo per qualsiasi scopo di tortura. La cibertecnologia può anche essere utilizzata per infliggere, o contribuire a, gravi sofferenze mentali evitando il canale del corpo fisico, in particolare attraverso intimidazioni, molestie, sorveglianza, umiliazione pubblica e diffamazione, nonché appropriazione, cancellazione o manipolazione di informazioni».
La presente proposta di legge, con la modifica degli articoli 613 e 613-bis del codice penale al fine di introdurre il reato di tortura cibernetica, nonché con l'introduzione del divieto di sperimentare, produrre o commerciare impianti di interfaccia neurale uomo-macchina e nanorobot, garantisce ai cittadini italiani una tutela da numerosi reati, crudeli, disumani o degradanti, contro la persona e ci prepara alle nuove sfide che già l'ONU dal 2020 ha previsto e sollecitato ad affrontare.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di sperimentazione, produzione e commercio di impianti di interconnessione neurale tra uomo e macchina e di nanorobot)
1. Sono vietati la detenzione, il possesso, l'uso, l'innesto, nonché la sperimentazione, anche su animali, la produzione, l'importazione e la commercializzazione di prodotti tecnologici complessi e completi, di qualsiasi dimensione, la cui finalità è l'interconnessione neurale tra uomo e macchina mediante innesti in grado di connettersi con il cervello, il sistema nervoso centrale e periferico e qualsiasi terminazione nervosa, nonché la detenzione, il possesso, l'uso, nonché la sperimentazione, anche su animali, la produzione, l'importazione e la commercializzazione di macchine in grado di effettuare azioni attive o passive, per qualsiasi finalità, a livello cellulare o molecolare all'interno dell'organismo umano o in grado di stabilire una connessione dall'interno dell'organismo verso l'esterno, anche archiviando e trasmettendo dati.
2. È altresì vietato l'uso dell'intelligenza artificiale, della robotica, delle nanotecnologie, delle neuro-tecnologie o delle scienze farmaceutiche o biomediche per la realizzazione del potenziamento o del miglioramento dell'essere umano in una dimensione cibernetica dell'esistenza.
3. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 rientra nella fattispecie di reati contro l'umanità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
4. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con la reclusione di trenta anni. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte di un'altra persona o di un animale, la pena è dell'ergastolo.
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 613 e 613-bis del codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 613, primo comma, dopo le parole: «mediante suggestione ipnotica o in veglia» sono inserite le seguenti: «, mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, o mediante l'uso di tecnologie in grado di generare un'interconnessione neurale tra uomo e macchina o di macchine in grado di effettuare azioni attive o passive, per qualsiasi finalità, a livello cellulare o molecolare all'interno dell'organismo umano o in grado di stabilire una connessione dall'interno dell'organismo verso l'esterno, anche archiviando e trasmettendo dati»;
b) all'articolo 613-bis, primo comma, dopo le parole: «con violenze o minacce gravi» sono inserite le seguenti: «, oppure mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione o di tecnologie in grado di generare un'interconnessione neurale tra uomo e macchina o di macchine in grado di effettuare azioni attive o passive, per qualsiasi finalità, a livello cellulare o molecolare all'interno dell'organismo umano o in grado di stabilire una connessione dall'interno dell'organismo verso l'esterno, anche archiviando e trasmettendo dati».
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanzia)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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